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Ultimo aggiornamento: 29-07-2010 11.30
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Home->Il Salotto buono->25 e 26 giugno - tornata referendaria

25 e 26 giugno 2006 – tornata referendaria
(di Enzo Lattante)








Ancora ebbri di comizi e di confronti elettorali all’ultimo sangue, i cittadini elettori italiani saranno chiamati, per la terza volta, ballottaggi a parte, nell’arco temporale di due mesi e mezzo, ad esprimersi col proprio voto. Questa volta però non si tratta di dare la propria preferenza a quel partito politico, a quel sindaco o a quella giunta provinciale o regionale che, a onor del vero, per esserci ormai avvezzi, implica, più di altre motivazioni, il nostro stato emotivo, le nostre simpatie o antipatie o il credo politico per chi ne ha uno. Questa volta, trattandosi di un referendum, dovremo apporre la nostra croce su di un SI od un NO per decretare l’approvazione o meno di una legge di cui, forse, non se sa granché, al di là di certi demagogici slogan coniati per l’occasione dalle parti interessate.
A mio parere, però, al fine di migliorare la nostra capacità decisionale, non si tratta soltanto di approfondire la conoscenza dei vari commi della legge oggetto di questo referendum quanto di fare chiarezza sullo stesso istituto referendario che, altrimenti, può indurre in confusione l’elettore. Come spiegare, infatti, ai non addetti ai lavori, che quei SI, che in altre occasioni sono serviti ad abrogare una legge, questa volta la confermerebbero? Risulta chiaro che non si tratta dello stesso tipo di referendum.
Mi è sembrato pertanto doveroso, per mio interesse personale in primis e per rendere un servigio di chiarezza ai lettori di ViviMaglie, approfondire in modo distinto i due argomenti: cos’è il referendum in Italia e che tipo di legge siamo in procinto di giudicare.


Enrico De Nicola, nella sua veste di Capo provvisorio dello Stato, firma il testo della Costituzione approvata dall'Assemblea Costituente il 27 dicembre 1947.Alla sua destra Alcide De Gasperi

Referendum è una parola latina (gerundio di refero – traduzione letterale: “da riportare” – evidentemente al giudizio del popolo) che indica uno strumento attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici. Nell’uso pratico il referendum può essere considerato uno strumento democratico, anche se, al riguardo esistono opinioni diverse. Infatti, mentre per alcuni (come Rensi in La democrazia diretta) è lo strumento di democrazia perfetto, per altri (ad es. Labriola nel suo Contro il referendum) si tratta di uno strumento pericoloso perché troppo a rischio di manipolazioni e di derive plebiscitarie.
L’approccio adottato nella Costituzione Italiana è, in qualche modo, intermedio tra le due opinioni perché il referendum è normalmente riservato all’abrogazione di leggi ordinarie. Solo in caso di modifiche alla Costituzione (è il nostro caso) può essere indetto un referendum consultivo. C’è da osservare che, in ambedue i casi, la posizione adottata dall’Assemblea Costituente nel ‘46 si orientò a proteggere l’ordinamento dello stato più che a stimolare l’innovazione legislativa.
In base al tipo di azione, i referendum si possono così distinguere: propositivi (consultivi) o abrogativi, a seconda se lo scopo del referendum sia di proporre una nuova legge o di abrogarla. Riguardo poi al tipo di leggi a cui si riferisce il referendum può essere ordinario, se attiene alla legislazione ordinaria o costituzionale se riguarda appunto la Costituzione.
La Costituzione Italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge è regolamentato dall’articolo 75; quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale è previsto dall’articolo 138, mentre altri tipi di referendum che riguardano la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni o il passaggio da una Regione ad un’altra di Province o Comuni trovano regolamentazione nei commi 1 e 2 dell’articolo 132.
A differenza degli altri tipi di referendum, in quello costituzionale il quorum strumentale, ovvero il numero dei votanti, non è pregiudiziale alla sua validità, poiché questo tipo di procedimento, non essendo finalizzato alla modifica delle scelte del legislatore, si presenta come uno strumento di garanzia delle minoranze e, come tale, ne verrebbe inficiato il valore qualora venisse richiesto un numero minimo di votanti. Ragion per cui, il 25 ed il 26 prossimi di giugno, la legge verrà promulgata se i voti favorevoli, i SI, supereranno quelli sfavorevoli, i NO, indipendentemente dal numero di elettori che si recherà alle urne.
La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970 n. 352. Fino al 1970, infatti, non era richiedibile il referendum costituzionale, essendo assente qualunque legge disciplinante. Se una legge costituzionale non viene approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni camera, è possibile richiedere il referendum. Il primo referendum costituzionale nella storia della Repubblica, che ha anche avuto esito positivo, è quello che ha portato all’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha sancito una vasta ed organica riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, riguardante le autonomie locali.

Cosa dice la legge sottoposta a referendum.
La prossima consultazione referendaria avrà per oggetto un’ulteriore e molto più vasta riforma della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento, in seconda lettura, il 16 novembre 2005. Il referendum popolare su questa legge è stato richiesto da 112 senatori, 249 deputati, 16 consigli regionali guidati dalla Sardegna e da oltre 800.000 elettori. Non hanno richiesto il referendum il Piemonte, il Veneto, la Sicilia ed il Molise. La riforma della succitata parte seconda della Costituzione, detta anche Riforma federale, tra le altre cose (oltre 50 articoli) prevede:

· Devoluzione di alcuni poteri alle regioni, come organizzazione scolastica (rimangono i programmi statali di istruzione ma la gestione finanziaria diventerà regionale), polizia locale, organizzazione della spesa sanitaria regionale;

· Riassorbimento di alcune prerogative dello stato, come la politica energetica nazionale;

· Fine del bicameralismo perfetto, con suddivisione del potere legislativo in Camera dei deputati e Senato Federale. La Camera discuterà leggi di ambito nazionale (bilancio, energia, opere pubbliche, valori fondamentali, trattati internazionali, ecc.), il senato leggi regionali;

· Riduzione del numero di deputati (da 630 a 518) e senatori (da 315 a 252). I senatori saranno nominati su base regionale contestualmente all’elezione dei consigli regionali (dal 2016); i senatori a vita diventeranno deputati a vita mentre l’età minima per essere eletti alla camera passerà da 25 a 21 anni;

· Aumento dei poteri del primo ministro, il cosiddetto “Premierato”, che può revocare i ministri e dirige la politica degli stessi;

· Clausola contro i cambi parlamentari di maggioranza, i cosiddetti “Ribaltoni”, e obbligo di nuove consultazioni popolari in caso di caduta del governo, salvo la “sfiducia costruttiva” con indicazione di un nuovo premier e senza cambi di maggioranza;

· Clausola di Interesse Nazionale che prevede l’abrogazione di leggi regionali in contrasto con l’unità della Nazione o la legislazione nazionale;

· Clausola di supremazia: la Stato può sostituirsi alle regioni in caso di mancata emanazione di norme essenziali;

· Limitazione di alcune prerogative del Presidente della Repubblica che, in ogni caso, resta Capo dello Stato, rappresentante della Nazione, garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica e unico detentore del potere di grazia.


Il leader della Lega Umberto Bossi


Dando per scontate le ragioni di chi invita a votare SI, che appartengono ai rappresentanti politici della precedente maggioranza di centrodestra, mi corre l’obbligo di evidenziare le motivazioni di chi, da tempo, si è battuto, prima affinché questa riforma non venisse approvata in Parlamento e poi facendosi promotore della raccolta delle firme che ha portato al referendum. Tralascio pertanto, per par condicio, le dichiarazioni dei tanti esponenti del centrosinistra e, per evidenziare i motivi del dissenso, e quindi l’invito a votare NO, riporto le argomentazioni di Cittadinanzattiva, un movimento attivamente impegnato nel sensibilizzare la coscienza civica dei cittadini, col proposito di favorirne partecipazione e impegno nella gestione della vita politica e sociale del nostro paese. Cittadinanzattiva si è schierata contro questa riforma non perché ritiene che la Costituzione sia intoccabile ma perché ritiene che essa non possa essere modificata senza il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini. Nel “Manifesto della cittadinanza attiva”, infatti, si parla ampiamente dell’idea di dar vita ad un’Assemblea Costituente aperta alla partecipazione civica. Queste le ragioni di Cittadinanzattiva:

A. Questioni di metodo
1. No alla riforma di pochi
La riforma è stata elaborata da un comitato ristretto di quattro saggi ed il testo, decisivo per il mutamento degli assetti della vita pubblica italiana, viene approvato dal Parlamento senza alcun coinvolgimento dei cittadini.
2. No all’uso della Costituzione a fini elettorali
E’ molto grave che la riforma della Carta costituzionale riceva il sostegno di una sola parte, per quanto maggioritaria, del Parlamento e non sia il frutto di un ampio consenso, prima di tutto, nel Paese e, poi, nelle Camere. In particolare, non è condivisibile che la riforma delle norme fondamentali dell’ordinamento giuridico possa ridursi, come, di fatto, è accaduto, a merce di scambio.

B. questioni di contenuto
1. No al premierato assoluto
La riforma in corso d’approvazione aumenta in modo esagerato i poteri del Presidente del Consiglio (cui viene attribuito persino il potere di scioglimento delle camere) e trasforma il nostro regime parlamentare in regime del primo ministro. I cittadini vengono relegati in un ruolo passivo, semplici spettatori delle decisioni assunte da un uomo cui hanno delegato la propria sovranità.
2. No al pasticcio istituzionale
Le nuove norme, relative all’assetto dei rapporti tra le due camere, con l’introduzione di un Senato federale dalla fisionomia incerta, rischiano di produrre una profonda confusione istituzionale con conseguenze assai gravi per il corretto svolgimento delle dinamiche democratiche sia in sede parlamentare che nel rapporto con le regioni.
3. No alla devolution
La riforma in corso d’approvazione aumenta il peso delle burocrazie e dei potentati politici regionali. Non soltanto si acuiscono i problemi di tutela dell’uguaglianza tra cittadini su tutto il territorio nazionale in ambiti cruciali quali la sanità, l’istruzione e la sicurezza, ma si aumenta lo spreco di denaro pubblico nel mantenimento di macchine amministrative inutili, malgestite e spesso corrotte.
4. No all’assenza di contrappesi
La riforma riduce gravemente il ruolo di bilanciamento e di controllo esercitato dagli organi di garanzia (quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e le autorità amministrative indipendenti). Inoltre, l’attribuzione al capo dell’esecutivo del potere di scioglimento della Camera impedisce, di fatto, il funzionamento del fondamentale principio della separazione dei poteri.

Buon voto a tutti.

Maglie, 13 giugno, 2006

Scrivetemi! Ci faremo quattro chiacchiere in salotto... quello buono.
Il mio indirizzo e-mail: enzolattante1@tin.it

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